Disposti tra l’altro l’esonero dalla tassa di ancoraggio fino al 30 aprile e la sospensione dei canoni relativi alle operazioni e concessioni portuali fino al 31 luglio

Il governo italiano ha approvato un decreto per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19 che include misure a sostegno del settore del trasporto merci e passeggeri per via terrestre, aerea e marittima. Per l’intero settore è stata introdotta l’estensione della cassa integrazione per tutelare le aziende e i lavoratori. Inoltre verranno sospesi fino al 30 aprile i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali, assieme agli adempimenti tributari con scadenza compresa tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
Relativamente al trasporto marittimo, all’articolo 92 si dispone l’esonero fino al 30 aprile prossimo dalla tassa di ancoraggio – comunque rimborsata all’Autorità di Sistema Portuale mediante il trasferimento di risorse pubbliche -, la sospensione dei canoni relativi alle operazioni e concessioni portuali fino al 31 luglio e il differimento del pagamento dei diritti doganali per alcune categorie di operatori professionali. In particolare si specifica che “al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell’articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126”. Inoltre, “al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale”. Infine, “al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi”.
Viene anche autorizzata fino al 31 ottobre la circolazione dei veicoli che devono essere sottoposti a revisione entro il 31 luglio.
Relativamente all’aviazione civile, nel decreto è stata stabilita la costituzione di un fondo di 500 milioni di euro destinato a due scopi: risorse di compensazione per il settore dell’aviazione civile duramente colpito dalla drastica riduzione dei viaggiatori; risorse per le esigenze della nuova società interamente pubblica (controllata dal MEF) di cui è stata decisa la costituzione in considerazione della situazione di Alitalia società aerea italiana e di Alitalia Cityliner. Inoltre viene introdotto il rifinanziamento per 200 milioni del fondo volo, per l’anno 2020, utilizzabili anche per le esigenze relative al personale di Air Italy e dei dipendenti aeroportuali.
Tra le altre misure, vengono stanziati quasi tre milioni di euro di risorse straordinarie per il potenziamento delle attività delle Capitanerie di Porto.
Nel provvedimento viene introdotta anche una proroga fino al 15 giugno della validità dei certificati, degli attestati e dei permessi autorizzativi concessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Proroga fino al 31 agosto anche della validità dei documenti di identità e di riconoscimento, comprese le patenti di guida e le patenti nautiche.

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