| STATUTO
Testo modificato dall'Assemblea dei Soci il 10 Aprile
2003
TITOLO
I - SCOPI E ATTIVITA'
TITOLO II - SOCI
TITOLO III - ORGANI
TITOLO IV - MEZZI E GESTIONE
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO
I
SCOPI E ATTIVITA'
Art. 1 - Denominazione
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Genova e l’Autorità Portuale di Genova
costituiscono con sede in Genova presso la Camera di Commercio,
un organismo denominato Council of Intermodal Shipping
Consultants (C.I.S.Co.), avente gli scopi indicati all’art.
3.
La
durata del C.I.S.Co. è prevista sino a quando non
ne venga deliberato dall’Assemblea lo scioglimento.
L’anno sociale coincide con quello solare.
Art. 2 - La sede sociale
La sede sociale è fissata in Genova ed è
possibile spostarla secondo le esigenze e creare filiali
o delegazioni provvisorie o stabili in altre località
italiane o straniere, con deliberazione del Consiglio
Direttivo.
Art. 3 - Scopi
Il C.I.S.Co. è un organismo senza fini di lucro
che si propone di contribuire, nei riguardi dei sistemi
del trasporto marittimo, terrestre e aereo, ad una sempre
maggiore efficienza e sviluppo della logistica e del trasporto
delle merci, con particolare riferimento alle nuove tecnologie
di trasporto intermodale e combinato, attraverso l’analisi
dei relativi problemi del quadro dell’economia nazionale
e internazionale, il dibattito critico sui medesimi di
fronte all’opinione pubblica e la formulazione di
concrete motivate proposte di interventi legislativi o
amministrativi.
Art. 4 - Attività
Per il raggiungimento dei propri scopi il C.I.S.Co.
a) cura la raccolta di documentazione ed informazioni
specifiche;
b)
raccoglie ed esamina i dati offerti dalle esperienze dei
soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri operanti
nel settore;
c)
compie direttamente, ovvero affida a Soci, Istituti, Società
di consulenza o a singoli specialisti studi e ricerche;
d)
stabilisce e mantiene rapporti con le Pubbliche Autorità,
sia a competenza politica generale, sia a competenza settoriale,
ponendo a loro disposizione le competenze specifiche e
di consulenza;
e)
stabilisce e mantiene rapporti con organismi nazionali
e stranieri istituzionalmente rivolti agli stessi fini
e collabora con essi;
f)
appronta pubblicazioni, organizza convegni, corsi, conferenze
e viaggi in modo da stimolare e diffondere l’interesse
per i temi propri del C.I.S.Co. anche al di fuori delle
categorie strettamente impegnate nel settore;
g)
su richiesta, fornisce ai propri Soci consulenza informativa
e costituisce gruppi “ad hoc”;
h)
partecipa ad ogni iniziativa utile per lo sviluppo di
nuove regolamentazioni relative al carico e alla movimentazione
dei mezzi e sistemi di trasporto;
i)
assume tutte le altre iniziative che dagli organi direttivi
siano ritenute opportune e compatibili con le disposizioni
del presente Statuto
TITOLO
II
SOCI
Art. 5 - Categorie di Soci
Il C.I.S.Co. ha struttura associativa e ne possono far
parte sia persone fisiche che giuridiche. I Soci si distinguono
in due categorie: fondatori e ordinari.
Sono
Soci Fondatori la C.C.I.A.A. di Genova e l’Autorità
Portuale di Genova, che verseranno una quota adeguata
alle esigenze del C.I.S.Co.
I
Soci ordinari sono ammessi a far parte del C.I.S.Co. su
loro domanda secondo le modalità di cui all’articolo
seguente. Essi verseranno una quota sociale il cui ammontare
è stabilito dall’Assemblea dei Soci.
Art. 6 - Ammissione dei Soci
Coloro che desiderano associarsi al C.I.S.Co. devono,
a tal fine, presentare domanda scritta d’associazione
indirizzata al Presidente.
Quando
si tratti di persona giuridica, la domanda deve essere
firmata dal legale rappresentante.
La
presentazione della domanda implica piena conoscenza ed
accettazione del presente Statuto da parte del firmatario,
con particolare riguardo agli artt. 7 e 8. Il Presidente
sottopone la domanda al Consiglio Direttivo; l’associazione
al C.I.S.Co. ha luogo se la domanda viene approvata dal
Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno i due
terzi dei voti espressi.
Art. 7 - Diritti dei Soci
Salvo il disposto dell’art. 14 per quanto attiene
la composizione del Consiglio Direttivo, i Soci hanno
eguaglianza di diritti.
I
Soci aventi natura di persone giuridiche esercitano tali
diritti a mezzo del loro legale rappresentante, o di persona
da questi designata, la cui designazione vale fino a che
non sia stata sostituita con un’altra.
Art. 8 - Perdita della qualità di Socio
L’associazione al C.I.S.Co. è impegnativa
per un esercizio e si intende tacitamente rinnovata di
anno in anno, salvo recesso da notificarsi nei modi di
cui al terzo comma del presente articolo.
La
qualità di Socio si perde:
a)
per recesso volontario;
b) per decadenza.
Il
recesso deve essere notificato a mezzo di lettera raccomandata
indirizzata al Presidente almeno sei mesi prima della
chiusura di ogni esercizio. Quando si tratti di persona
giuridica, la lettera di recesso deve essere firmata dal
legale rappresentante.
La
decadenza può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo
con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi nei
confronti del Socio che sia inadempiente, malgrado il
richiamo del Consiglio Direttivo, oltre il termine da
quest’ultimo assegnato.
La
decadenza ha effetto dalla data della comunicazione notificata
al Socio dal Presidente con lettera raccomandata.
Il
recesso volontario produce effetto dalla chiusura dell’esercizio.
La dichiarazione di decadenza priva il Socio dei suoi
diritti, ma non lo esonera dagli obblighi già assunti
per l’esercizio in corso.
TITOLO
III
ORGANI
Art.
9 - Organi Sociali
Sono organi del C.I.S.Co.:
-
L’Assemblea dei Soci
-
Il Consiglio Direttivo
-
Il Presidente
-
Il Collegio dei Revisori dei Conti
-
Il Segretario.
Art. 10 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea è costituita dai Soci Fondatori
ed Ordinari in regola con il versamento delle quote sociali.
I Soci possono parteciparvi in persona propria ovvero
a mezzo del rappresentante legale o designato all’uopo
conformemente al secondo comma dell’art. 7, ovvero
a mezzo di delega conferita di volta in volta ad un altro
socio.
Ogni
Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare
per delega un solo altro Socio.
Art. 11 - Attribuzioni dell’Assemblea dei Soci
Spetta all’Assemblea:
a)
discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo
di ogni esercizio;
b)
eleggere il Consiglio Direttivo;
c)
eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
d)
fissare le direttrici di azione del C.I.S.Co.;
e)
stabilire l’importo delle quote sociali;
f)
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e
di scioglimento del C.I.S.Co. in base a quanto disposto
dall’art. 24;
g)
deliberare su qualsiasi altro argomento posto all’ordine
del giorno per iniziativa del Presidente, ovvero per richiesta
di un terzo dei Soci, ovvero del Consiglio Direttivo.
Art. 12 - Convocazione dell’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è convocata dal Presidente in
via ordinaria una volta all’anno, e in ogni caso,
su richiesta di almeno un terzo dei Soci, oppure per deliberazione
del Consiglio Direttivo.
La
convocazione, che deve recare l’ordine del giorno,
è fatta mediante lettera raccomandata spedita almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza
e indirizzata anche ai Revisori dei Conti.
L’adunanza
è valida, in prima convocazione, con la presenza,
in proprio o per delega, di almeno la metà dei
Soci ed in seconda convocazione che dovrà essere
fatta per un giorno compreso nei trenta successivi alla
prima, con qualunque numero dei Soci presenti e rappresentati.
Art. 13 - Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del
C.I.S.Co. o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero
in assenza di entrambi, dal Socio designato a tale scopo
da parte dell’Assemblea.
Il Presidente nomina il Segretario dell’Assemblea
che cura la stesura del verbale sottoscrivendolo unitamente
a chi ha presieduto la riunione.
Le
deliberazioni si intendono approvate quando ottengono
il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti
o rappresentati.
Nelle
votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale
quello di chi presiede.
Le
votazioni su questioni concernenti persone sono adottate
a scrutinio segreto.
Art. 14 - Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di 5 a
un massimo di 12 membri eletti dall’Assemblea dei
Soci. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Dei componenti il Consiglio Direttivo, due membri saranno
designati dai due Soci Fondatori.
Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri necessari
per il raggiungimento degli scopi del C.I.S.Co., salvo
le attribuzioni dell’Assemblea indicate all’art.
11.
Elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente
e nomina il Segretario del C.I.S.Co.
Art. 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
del C.I.S.Co. o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero
su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri.
La convocazione, contenente l’ordine del giorno,
può essere fatta con qualsiasi mezzo riconosciuto
valido per raggiungere gli interessati, con un preavviso
minimo di 3 giorni lavorativi.
L’adunanza
è valida con la presenza della maggioranza dei
Consiglieri in carica.
Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente
del C.I.S.Co. o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero
dal Consigliere anziano per nomina.
Il Presidente nomina il Segretario della riunione del
Consiglio Direttivo che cura la stesura del verbale sottoscrivendolo
unitamente a chi ha presieduto la riunione.
Le
deliberazioni si intendono approvate col voto favorevole
della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di
parità, prevale il voto di chi presiede.
Art. 18 - Presidente
Il Presidente del C.I.S.Co. è eletto dal Consiglio
Direttivo fra i suoi componenti.
Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto.
E’
attribuita, previa sua accettazione, la qualifica di Presidente
Onorario al Ministro pro-tempore competente nella materia
dei trasporti ovvero al suo Vice Ministro o Sottosegretario
con relativa delega.
Art. 19 - Attribuzioni del Presidente
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza del C.I.S.Co., anche in sede legale;
b)
convoca gli organi collegiali del C.I.S.Co.;
c)
vigila sull’attuazione degli indirizzi definiti
dall’Assemblea e delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo;
d)
promuove, sulla base di tali indirizzi e deliberazioni,
ogni attività che ritenga utile per il perseguimento
degli scopi del C.I.S.Co.;
e)
propone al Consiglio Direttivo i provvedimenti che ritenga
opportuni in rapporto alle attività di cui alla
lettera precedente;
f)
riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo della
propria attività.
Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da
un membro con funzioni di Presidente, da due membri effettivi
e da due membri supplenti, tutti eletti fra i Soci dell’Assemblea
per la durata di tre anni.
Al Collegio spetta controllare la regolare tenuta della
contabilità e l’esattezza del rendiconto
di gestione.
Art. 21 - Segretario
Il Segretario del C.I.S.Co. è nominato dal Consiglio
Direttivo su proposta del Presidente. Il suo mandato,
che ha durata contestuale a quella del Consiglio Direttivo,
può essere rinnovato.
Il suo stato giuridico ed il suo trattamento economico
sono deliberati dal Consiglio Direttivo su proposta del
Presidente.
Il
Segretario del C.I.S.Co.:
a)
assicura il funzionamento dei servizi generali del C.I.S.Co.,
provvede all’organizzazione delle sue attività,
coordina le attività del personale ed incarica
i collaboratori esterni;
b)
cura i contatti con i Soci del C.I.S.Co.;
c)
cura l’attuazione delle norme statutarie e delle
decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea;
d)
partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo.
TITOLO
IV
MEZZI E GESTIONE
Art.
22 - Patrimonio
Il C.I.S.Co. trae i mezzi per lo svolgimento della sua
attività dalle quote sociali nonché da contributi,
lasciti e donazioni di persone fisiche o giuridiche.
Gli eventuali avanzi di fine esercizio sono destinati
al fondo promozionale per le attività associative.
Art. 23 - Gestione
L’esercizio finanziario coincide con l’anno
solare.
Dopo la chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo
deposita il rendiconto della gestione, con una relazione
illustrativa, presso la sede del C.I.S.Co., mettendola
a disposizione dei Soci e del Collegio dei Revisori dei
Conti.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI FINALI
Art.
24 - Modifiche statutarie e scioglimento
Sia le modifiche del presente Statuto che lo scioglimento
del C.I.S.Co. sono oggetto di deliberazione dell’Assemblea
su proposta di almeno due terzi dei Soci o del Consiglio
Direttivo.
In caso di scioglimento del C.I.S.Co., gli eventuali residui
patrimoniali saranno devoluti in conformità alle
deliberazioni dell’Assemblea.
Art. 25 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le
norme di legge.
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